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Benefici Fiscali

Tutte le donazioni a favore di Comitato Orgoglio Reggiano ONLUS sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge, purché siano effettuate attraverso bonifici bancari intestati a Comitato Orgoglio Reggiano ONLUS, carte di credito, anche prepagate.

Comitato Orgoglio Reggiano è una Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi del d.lgs. n. 460/97.

 

Benefici fiscali per le persone fisiche

Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005 (conv. dalla legge 80/2005)

Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 €/anno.

In alternativa

Rif.: art. 15, comma 1.1 d.P.R. 917/86

Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 € a favore delle Onlus consentono una detrazione dell'imposta lorda pari al 26% della donazione effettuata.

In alternativa

Rif.: art. 10, lettera g) d.P.R. 917/86

Dal reddito complessivo si deducono i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (Ong) di cui all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.

 

 

Benefici fiscali per le imprese

Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005

Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all'imposta sulle società (I.Re.S.) in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 €/anno.

In alternativa

Rif.: art. 100, comma 2, lettera a) d.P.R. 917/86

Sono deducibili le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato.

Rif.: art. 100, comma 2, lettera h) d.P.R. 917/86

Sono deducibili  le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore al 30.000 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86).

Rif.: art. 27, legge 133/99 e d.p.c.m. 20/06/2000

Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite (anche) delle organizzazioni non governative (non vi sono limiti massimi di deducibilità).

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